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TAR Lazio: istanza di accesso agli atti e suo diniego Stampa E-mail
Venerdì 16 Aprile 2010 15:13

Con sentenza n. 5671 del 4 marzo 2010 il TAR del Lazio (Sezione Terza Bis) ha respinto il ricorso ex art. 25 della Legge n. 241/1990 promosso dalla società XXXX avverso un provvedimento di diniego di accesso agli atti emesso dalla Direzione provinciale del lavoro di Modena.

Con sentenza n. 5671 del 4 marzo 2010 il TAR del Lazio (Sezione Terza Bis) ha respinto il ricorso ex art. 25 della Legge n. 241/1990 promosso dalla società XXXX avverso un provvedimento di diniego di accesso agli atti emesso dalla Direzione provinciale del lavoro di Modena.
In estrema sintesi, il ricorrente ha sostenuto in atti che con il predetto provvedimento di diniego all’accesso agli atti del procedimento ispettivo gli è stato precluso l’esercizio del suo diritto di difesa.
Nell’atto di costituzione in giudizio della Dpl di Modena, l’Ufficio ha rilevato, tra le altre cose, che:
• l’istanza di accesso agli atti è stata formulata in maniera generica, in quanto si riferisce a “tutti i documenti amministrativi del procedimento amministrativo concluso con il verbale di ispezione del ……. “;
• il ricorrente già dalla lettura della motivazione del verbale di ispezione ha potuto ottenere tutte le informazioni necessarie per esercitare il suo diritto di difesa.
Inoltre, l’Ufficio, a supporto della propria tesi difensiva, ha citato le sentenze del Consiglio di Stato n. 1842/2008 e n. 736/2009.
Le argomentazioni difensive svolte dall’Ufficio sono state accolte dal Giudice Amministrativo, che, peraltro, ha ribadito l’orientamento espresso nella sentenza in commento anche nella sua successiva sentenza n. 5672/2010 avente ad oggetto un ricorso promosso avverso un provvedimento di diniego all’accesso agli atti emesso sempre dalla Dpl di Modena.
Si ritiene che il Tar Lazio, con la sentenze in oggetto, oltre ad aver fatto proprio l’orientamento Giurisprudenziale espresso dalle note sentenze del Consiglio di Stato sopra citate, abbia voluto ribadire ed evidenziare l’importanza di una esaustiva ed approfondita motivazione dei verbali ispettivi, al fine di consentire al presunto trasgressore di poter esercitare il suo diritto alla difesa.
Al riguardo, infatti, il Giudice Amministrativo ha definito, nella sentenza in commento, “ ampia ed articolata” la motivazione del verbale ispettivo.

Ultimo aggiornamento ( Venerdì 23 Aprile 2010 15:59 )